P.C.T.O.

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

(ex Alternanza Scuola-Lavoro)

L’Alternanza Scuola-Lavoro, secondo quanto stabilito nell’art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005 n. 77, consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

La Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” ha apportato modifiche sostanziali ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) per le classi del triennio delle scuole secondarie superiori, già introdotti con gli art. 33, 35 e 38 della Legge 107/15.

Nello specifico, gli attuali percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati ridefiniti “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e hanno subito una rimodulazione nella durata complessiva:

non inferiore a 210 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti professionali;

non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici;

non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Inoltre, dal 2019, i PCTO sono entrati a far parte integrante del colloquio dell’esame di Stato, come espressamente citato nell’art. 19 dell’O.M. 205 del 11 marzo 2019:

“ … Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal D. Lgs. n. 77 del 2005, e così rinominati dall’art.1, co. 784, della L.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”.

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Modulistica P.C.T.O. 

GENERICIAGRARIOALBERGHIEROLICEOTECNICO
Indicazioni operative P.C.T.O.Registro attività AgrarioRegistro Accoglienza Turistica - P.C.T.O.Registro LiceoRegistro Tecnico
Registro attività curriculari – P.C.T.O.Certificazione competenze 3^ anno AgrarioRegistro CucinaCertificazione competenze 3^ anno LiceoCertificazione competenze 3^ anno Tecnico
Registro attività extracurriculari – P.C.T.O.Certificazione competenze 4^ anno AgrarioRegistro Sala e VenditaCertificazione competenze 4^ anno LiceoCertificazione competenze 4^ anno Tecnico
Valutazione dei rischi per l’attività di P.C.T.O.Certificazione competenze 5^ anno AgrarioCertificazione competenze 3^ anno AlberghieroCertificazione competenze 5^ anno LiceoCertificazione competenze 5^ anno Tecnico
Patto formativo allievo – 2022/2023Certificazione competenze 4^ anno Alberghiero
Convenzione anno scolastico 2022/2023Certificazione competenze 5^ anno Alberghiero
Regolamento P.C.T.O.

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