Descrizione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente dellaRepubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamentodei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092)
(GU n.150 del 29-6-2023)
Vigente al: 14-7-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriorimisure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa eresilienza (PNRR)», e, in particolare, l’articolo 4, che hadisciplinato l’introduzione, nell’ambito del Codice di comportamentodei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delletecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Normegenerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante«Codice in materia di protezione dei dati personali, recantedisposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alregolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisichecon riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla liberacircolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CEE» e, inparticolare, l’articolo 154, comma 5-bis, che stabilisce che ilparere di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e’ resodal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corsodi adozione disciplina espressamente le modalita’ del trattamento deidati; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codicedell’amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, recante «Regolamento recante codice di comportamento deidipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165»; Visto, in particolare, il comma 1-bis dell’articolo 54 del predettodecreto legislativo n. 165 del 2001, inserito dall’articolo 4, comma1, lettera a), del decreto-legge n. 36 del 2022, il quale prevedel’introduzione, nel Codice di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 62 del 2013, di una sezione dedicata al correttoutilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione esocial media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine ditutelare l’immagine della pubblica amministrazione; Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge
n. 36 del 2022, il quale prevede che l’introduzione, nel Codice dicui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, dellasezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche edei mezzi di informazione e dei social media da parte dei dipendentipubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblicaamministrazione, e’ effettuata entro il 31 dicembre 2022; Visto, altresi’, il comma 7 dell’articolo 54 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, novellato dall’articolo 4, comma1, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede, per idipendenti delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di unciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia inogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche’ ditrasferimento del personale, le cui durata e intensita’ sonoproporzionate al grado di responsabilita’, nei limiti delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’eticapubblica e sul comportamento etico; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,adottata nella riunione del 1° dicembre 2022; Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nellariunione del 21 dicembre 2022; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezioneconsultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 aprile 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 31 maggio 2023; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti: «Art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche). – 1.L’amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, hafacolta’ di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ognimisura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemiinformatici, delle informazioni e dei dati. Le modalita’ disvolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guidaadottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentito il Garante perla protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivielettronici personali, trova applicazione l’articolo 12, comma 3-bisdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. L’utilizzo di account istituzionali e’ consentito per i solifini connessi all’attivita’ lavorativa o ad essa riconducibili e nonpuo’ in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazionedell’amministrazione. L’utilizzo di caselle di posta elettronichepersonali e’ di norma evitato per attivita’ o comunicazioni afferentiil servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze incui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedereall’account istituzionale. 3. Il dipendente e’ responsabile del contenuto dei messaggiinviati. I dipendenti si uniformano alle modalita’ di firma deimessaggi di posta elettronica di servizio individuatedall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscitadeve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deveindicare un recapito istituzionale al quale il medesimo e’reperibile.
4. Al dipendente e’ consentito l’utilizzo degli strumentiinformatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alleincombenze personali senza doversi allontanare dalla sede diservizio, purche’ l’attivita’ sia contenuta in tempi ristretti esenza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. 5. E’ vietato l’invio di messaggi di posta elettronica,all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che sianooltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modofonte di responsabilita’ dell’amministrazione. Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei socialmedia). – 1. Nell’utilizzo dei propri account di social media, ildipendente utilizza ogni cautela affinche’ le proprie opinioni o ipropri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modoattribuibili direttamente alla pubblica amministrazione diappartenenza. 2. In ogni caso il dipendente e’ tenuto ad astenersi daqualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, aldecoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o dellapubblica amministrazione in generale. 3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza lecomunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizionon si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubblichemediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sonoescluse da tale limitazione le attivita’ o le comunicazioni per lequali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza dicarattere istituzionale. 4. Nei codici di cui all’articolo 1, comma 2, leamministrazioni si possono dotare di una “social media policy” perciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alleproprie specificita’ le disposizioni di cui al presente articolo. Inparticolare, la “social media policy” deve individuare, graduandolein base al livello gerarchico e di responsabilita’ del dipendente, lecondotte che possono danneggiare la reputazione delleamministrazioni. 5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, idipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee alloro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in difformita’ alledisposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, ealla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, einformazioni di cui essi abbiano la disponibilita’.»; b) all’articolo 12: 1) al comma 1, dopo le parole «opera nella maniera piu’completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ognicaso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazionedell’utente.»; 2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oche possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immaginedell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazionein generale.»; c) all’articolo 13: 1) al comma 4, dopo le parole «e adotta un comportamentoesemplare» sono inserite le seguenti: «, in termini di integrita’,imparzialita’, buona fede e correttezza, parita’ di trattamento,equita’, inclusione e ragionevolezza»; 2) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale deicollaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendoopportunita’ di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui e’responsabile.»; 3) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorsedisponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui e’preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi
tra i collaboratori, nonche’ di relazioni, interne ed esterne allastruttura, basate su una leale collaborazione e su una reciprocafiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delleinformazioni, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenzedi genere, di eta’ e di condizioni personali.»; 4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «,misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamentoorganizzativo»; d) all’articolo 15, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Le attivita’ di cui al comma 5 includono anche cicliformativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, dasvolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ognicaso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonche’ ditrasferimento del personale, le cui durata e intensita’ sonoproporzionate al grado di responsabilita’.»; e) all’articolo 17, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Alle attivita’ di cui al presente decreto leamministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioniinteressate provvedono alle attivita’ previste dal decreto medesimomediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi’ 13 giugno 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio deiministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale, n. 1844